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Sez. 5, Sentenza n. 13400 del 12/01/2016 Cc. (dep. 04/04/2016) Rv. 266664 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Ammissibilità - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266664-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, salvo che la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure il decreto di archiviazione emesso in relazione all'art. 595 cod. pen., con declaratoria di inammissibilità della persona offesa, avendo quest'ultima richiesto un supplemento di istruttoria relativo a fatti già acclarati o risultanti documentalmente e quindi del tutto inutili, anche perchè l'archiviazione si era basata sul carattere non offensivo delle frasi utilizzate e non sull'esercizio del diritto di critica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)