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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27475 del 28/10/2019 (Rv. 655675 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - IN GENERE | Giudizio in cui sia parte un soggetto inabilitato - Soccombenza di quest'ultimo - Condanna del curatore al pagamento delle spese di lite - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2019-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655675-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - IN GENERE

Il curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Civ. art. 415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)