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Sez. L, Sentenza n. 749 del 07/02/1989 (Rv. 461785 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA - ENTI PREVIDENZIALI - CREDITI DI UN LEGALE ESTERNO DI UNO DEI SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI - LEGITTIMAZIONE DELL'UFFICIO LIQUIDAZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO - SUSSISTENZA - DELLA U.S.L. - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE DEI PREDETTI CREDITI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461785-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA - ENTI PREVIDENZIALI - CREDITI DI UN LEGALE ESTERNO DI UNO DEI SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI - LEGITTIMAZIONE DELL'UFFICIO LIQUIDAZIONI DEL MINISTERO DEL TESORO - SUSSISTENZA - DELLA U.S.L. - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE DEI PREDETTI CREDITI - AMMISSIBILITÀ.*

La legittimazione passiva in ordine ai crediti di un legale esterno di uno dei soppressi enti mutualistici appartiene (dopo la cessazione dell'apposita gestione liquidatoria) all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale), e non già alle unità sanitarie locali, le quali non si pongono nella veste di successori delle passività (od attività) degli enti disciolti. Detti crediti, che attengono a rapporti di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., in quanto relativi a prestazioni professionali continuative intese al raggiungimento degli scopi dell'ente, sono suscettibili di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, terzo comma, dello stesso codice, atteso che tale norma si riferisce ai "crediti di lavoro" senza distinguere fra lavoro subordinato e lavoro autonomo e che il primo comma dell'art. 409 citato stabilisce che le Disposizioni del capo, di cui fa parte anche l'art. 429, si applicano a tutte le controversie indicate nell'art. 409 e quindi anche a quelle relative ai rapporti menzionati al n. 3. (V 7550/87, mass n 455496; (V 7054/87, mass n 455221; (V 7054/87, mass n 455222; (V 5012/87, mass n 453618).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)