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Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 19/03/1981 (Rv. 412289 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - ILLEGITTIMITA DI ATTI AMMINISTRATIVI PER TRAVISAMENTO DEL FATTO - DISAPPLICAZIONE D'UFFICIO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1981-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412289-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - ILLEGITTIMITA DI ATTI AMMINISTRATIVI PER TRAVISAMENTO DEL FATTO - DISAPPLICAZIONE D'UFFICIO - DIVIETO.*

Il potere di disapplicazione degli Atti amministrativi illegittimi, di cui all'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato e, non puo essere esercitato di ufficio dal giudice nell'ipotesi di illegittimita derivante dal vizio di travisamento del fatto.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)