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Sez. 1, Sentenza n. 6219 del 09/12/1985 (Rv. 443349 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI IRROGATIVE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO IMPOSTO DA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTERI DEL PRETORE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443349-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI IRROGATIVE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO IMPOSTO DA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTERI DEL PRETORE - PORTATA.*

In Sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, per inosservanza di Obbligo imposto con provvedimento amministrativo, il pretore, a fronte della contestazione della sussistenza di tale Obbligo, ha il potere-dovere, anche d'ufficio ed indipendentemente da una specifica richiesta dello opponente, di riscontrare la conformità a legge del suddetto provvedimento, al fine dell'eventuale disapplicazione del medesimo a tutela della posizione di diritto soggettivo dedotta in giudizio. (V 1616/81, mass n 412289).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)