Sez. 1, Sentenza n. 6219 del 09/12/1985 (Rv. 443349 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI IRROGATIVE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO IMPOSTO DA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTERI DEL PRETORE - PORTATA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI IRROGATIVE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO IMPOSTO DA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTERI DEL PRETORE - PORTATA.*
In Sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, per inosservanza di Obbligo imposto con provvedimento amministrativo, il pretore, a fronte della contestazione della sussistenza di tale Obbligo, ha il potere-dovere, anche d'ufficio ed indipendentemente da una specifica richiesta dello opponente, di riscontrare la conformità a legge del suddetto provvedimento, al fine dell'eventuale disapplicazione del medesimo a tutela della posizione di diritto soggettivo dedotta in giudizio. (V 1616/81, mass n 412289).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)