Sez. L, Sentenza n. 819 del 29/01/1988 (Rv. 457218 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DISTINZIONE DAL RAPPORTO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DISTINZIONE DAL RAPPORTO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.*
Il rapporto di addestramento professionale - che non rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato - si distingue dal rapporto di apprendistato: nel primo, la causa giuridica è caratterizzata dalla relazione fra l'Obbligo di insegnare (posto a carico dell'imprenditore) e dall'Onere di apprendere (che grava sull'allievo), relazione cui possono accedere in via secondaria ed eventuale ulteriori obblighi (quali rispettivamente quelli di pagare un'indennità o di rimborsare le spese e quello di frequenza); nell'apprendistato, invece, all'Obbligo di impartire un insegnamento si accompagna quello di corrispondere una vera e propria retribuzione e, parallelamente, all'Onere di apprendere si accompagna quello di effettuare una prestazione lavorativa, seppur con le limitate capacità di chi non possiede ancora un'adeguata preparazione professionale. (Conf 4814/86, mass n 447516).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)