Sez. U, Sentenza n. 4814 del 28/07/1986 (Rv. 447516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RAPPORTO DI APPRENDISTATO - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RAPPORTO DI APPRENDISTATO - DISTINZIONE.*
Il rapporto di addestramento professionale - che non rientra nello ambito del rapporto di lavoro subordinato - si distingue dal rapporto di apprendistato atteso che nel primo la causa giuridica è caratterizzata dalla relazione fra l'Obbligo di insegnare (posto a carico dell'imprenditore) e dall'Onere di apprendere (che grava sull'allievo), relazione cui possono accedere in via secondaria ed eventuale ulteriori obblighi (quali rispettivamente quelli di pagare un'indennità o di rimborsare le spese e quello di frequenza); nell'apprendistato invece all'Obbligo di impartire un insegnamento si accompagna quello di corrispondere una vera e propria retribuzione e parallelamente, all'Onere di apprendere si accompagna quello di effettuare una prestazione lavorativa, seppur con le limitate capacità di chi non possiede ancora un'adeguata preparazione professionale. (V 653/84, mass n 432922; (V 4231/81, mass n 414904; (Conf 1407/85, mass n 439454; (Conf 1243/82, mass n 419123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)