Sez. 1, Sentenza n. 160 del 29/10/1979 Ud. (dep. 07/01/1980) Rv. 143816 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - REQUISITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - REQUISITI.*
Perche il travisamento del fatto dia luogo ad annullamento della sentenza quale vizio logico della motivazione, occorre che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su fatti inesistenti o da lui arbitrariamente supposti e non anche quando, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, il giudice abbia, attraverso la valutazione delle prove, ricostruito il fatto sulla base di elementi risultanti dal processo. Tale interpretazione delle prove non va confusa con il travisamento del fatto trattandosi di apprezzamenti di merito che si sottraggono al Sindacato della Corte di Cassazione, se risultano congruamente e logicamente motivati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)