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Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 16/01/1981 Ud. (dep. 09/05/1981) Rv. 148773 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - GRAVAME SU SINGOLI PUNTI DELLA MOTIVAZIONE CHE PRESCINDANO DAL RAGIONAMENTO LOGICO COMPLESSIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148773-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - GRAVAME SU SINGOLI PUNTI DELLA MOTIVAZIONE CHE PRESCINDANO DAL RAGIONAMENTO LOGICO COMPLESSIVO - INAMMISSIBILITA.*

Il travisamento del fatto puo essere denunziato come motivo di nullita della motivazione quando la ricostruzione dei fatti e operata da parte del giudice in maniera non rispondente alle risultanze probatorie: senonche il detto vizio non puo essere individuato in base ad una critica frammentaria di ogni singolo punto della motivazione isolatamente considerato, dovendosi tener conto dell'iter logico complessivo del ragionamento. (Conf mass n 143816; (Conf mass n 142277).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)