Sez. L, Sentenza n. 6127 del 23/11/1979 (Rv. 402838 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SPETTANZA - CONDIZIONI - REQUISITO CONTRIBUTIVO - MANCANZA - QUESTIONE RELATIVA - ESAMINABILITA D'UFFICIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SPETTANZA - CONDIZIONI - REQUISITO CONTRIBUTIVO - MANCANZA - QUESTIONE RELATIVA - ESAMINABILITA D'UFFICIO.*
La deduzione della Mancanza del requisito contributivo necessario per la concessione della pensione d'invalidita, attenendo a questione esaminabile di ufficio, costituisce un'eccezione in senso improprio e, pertanto, non e soggetta alla preclusione stabilita dall'art 437, comma secondo, cod proc civ (nuovo testo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)