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Sez. L, Sentenza n. 6127 del 23/11/1979 (Rv. 402838 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SPETTANZA - CONDIZIONI - REQUISITO CONTRIBUTIVO - MANCANZA - QUESTIONE RELATIVA - ESAMINABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1979-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402838-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SPETTANZA - CONDIZIONI - REQUISITO CONTRIBUTIVO - MANCANZA - QUESTIONE RELATIVA - ESAMINABILITA D'UFFICIO.*

La deduzione della Mancanza del requisito contributivo necessario per la concessione della pensione d'invalidita, attenendo a questione esaminabile di ufficio, costituisce un'eccezione in senso improprio e, pertanto, non e soggetta alla preclusione stabilita dall'art 437, comma secondo, cod proc civ (nuovo testo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)