diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6454 del 27/11/1982 (Rv. 424087 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - NUOVO RITO - NUOVE ECCEZIONI IN APPELLO - ESCLUSIONE, EX ART. 437 C.P.C. - LIMITE - C.D. ECCEZIONI IN SENSO IMPROPRIO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE - ECCEZIONE CONCERNENTE IL DIFETTO DI REQUISITO CONTRIBUTIVO IN RELAZIONE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE DI INVALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424087-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - NUOVO RITO - NUOVE ECCEZIONI IN APPELLO - ESCLUSIONE, EX ART. 437 C.P.C. - LIMITE - C.D. ECCEZIONI IN SENSO IMPROPRIO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE - ECCEZIONE CONCERNENTE IL DIFETTO DI REQUISITO CONTRIBUTIVO IN RELAZIONE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE DI INVALIDITÀ.*

Alle preclusioni processuali stabilite dalla legge sono soggette soltanto le eccezioni in senso proprio e non anche quelle in senso improprio, che si concretano in qualsiasi attività difensiva volta a contrastare la fondatezza delle domande e riguardano fatti che già appartengono alla causa e che sono rilevabili di ufficio dal giudice. Tra queste ultime rientra il motivo di difesa riferentesi alle condizioni dell'Azione proposta e, in particolare in tema di pensioni d'Invalidità, l'eccezione concernente il difetto del requisito contributivo; sicché la proposizione di essa con l'atto di appello non è preclusa dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.. (Conf 4080/80, mass n 407976; (Conf 2805/80, mass n 406562; (Conf 6127/79, mass n 402838).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)