diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3266 del 11/07/1989 (Rv. 463341 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE - DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO O TEMPI INFRACONTRATTUALI - "ESSENTIALIA NEGOTII" - CONFIGURABILITÀ - FORMA SCRITTA - ESTINZIONE - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA - NOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ART. 1231 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463341-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE - DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO O TEMPI INFRACONTRATTUALI - "ESSENTIALIA NEGOTII" - CONFIGURABILITÀ - FORMA SCRITTA - ESTINZIONE - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA - NOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ART. 1231 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il contratto di lavoro a tempo parziale introdotto dall'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863) - il quale prescrive che in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno - rappresenta un istituto singolare caratterizzato principalmente dal fatto che i tempi infracontrattuali concernenti lo svolgimento della prestazione lavorativa, e cioè elementi che nel comune contratto di lavoro costituiscono solo degli accidentalia negotii, sono elevati, per esplicita volontà del legislatore, al rango proprio degli essentialia negotii. Consegue che la Forma scritta richiesta ad substantiam per tale contratto dal secondo comma del citato art. 5 (nonché dal decimo comma dello stesso articolo per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale) deve rivestire anche le indicazioni degli elementi predetti e che la successiva modificazione di uno di questi costituisce novazione del contratto originario, restando in tal caso inapplicabile (per il carattere non accessorio ma essenziale degli stessi elementi) la disposizione dell'art. 1231 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)