Sez. L, Sentenza n. 124 del 07/01/1984 (Rv. 432385 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE EX ART. 1 LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONI - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN IMPRESA CANTIERISTICA PER FRONTEGGIARE RICHIESTA STRAORDINARIA DI RIPARAZIONI NAVALI - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE EX ART. 1 LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONI - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN IMPRESA CANTIERISTICA PER FRONTEGGIARE RICHIESTA STRAORDINARIA DI RIPARAZIONI NAVALI - LEGITTIMITÀ.*
L'art. 1, lett. C), della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consente l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro, quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo, avente carattere straordinario od occasionale, non richiede che la straordinarietà o l'occasionalità si riferiscano ad attività estranee a quelle normali ed istituzionali dell'azienda, essendo invece sufficiente che gli impegni, anche se rientranti nel normale Esercizio di tali attività, siano tali, per l'entità, la decorrenza o il modo di presentarsi, eccedendo l'ordinaria capacità produttiva della manodopera stabile, da esigere l'acquisizione di altre unità lavorative, per poter fronteggiare esigenze sopravvenute ed urgenti, che, seppure ricorrenti, non possono essere altrimenti soddisfatte. Pertanto, un'impresa cantieristica, che debba fronteggiare necessità di produzione connesse a richieste straordinarie di riparazioni navali, può - per periodi più o meno lunghi - integrare la sua capacità produttiva con altre forze di lavoro, in aggiunta a quelle stabili, ricorrendo allo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato, attesa l'evidente soggezione dell'attività imprenditoriale in questione ad imprevedibili fluttuazioni che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegarvi. (V 4099/83, mass n 429053; (V 3223/83, mass n 428122; (V 2022/80, mass n 405659).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)