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Sez. 2, Sentenza n. 628 del 04/03/1972 (Rv. 356678 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - APPLICABILITA AI NON ISCRITTI AL SINDACATO - CONDIZIONI - ESPRESSA ADESIONE - IMPLICITA RICEZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1958 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE IDROTERMALI.*
Stato
decisa il 1972-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356678-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - APPLICABILITA AI NON ISCRITTI AL SINDACATO - CONDIZIONI - ESPRESSA ADESIONE - IMPLICITA RICEZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1958 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE IDROTERMALI.*

I contratti collettivi postcorporativi, in ragione della loro natura privatistica, sono vincolanti per gli iscritti alle contrapposte associazioni sindacali che li hanno stipulati; tuttavia essi sono altresi applicabili nel caso in cui l'uno o l'altro ovvero entrambi i soggetti del rapporto di lavoro non siano iscritti alle associazioni stipulanti, se vi sia stata, da parte dei medesimi, una adesione ai patti collettivi ovvero una implicita ricezione di essi, consolidatasi attraverso una uniforme e costante applicazione dei patti stessi. (nella specie, da parte di alcuni operai addetti al settore distribuzione dell'acqua e del gas metano, alle dipendenze della SpA terme di salsomaggiore (impresa a partecipazione statale, e come tale, aderente all' Intersind) si era richiesta - in ragione dell'autonomia di questo settore aziendale - l'applicazione del contratto collettivo per i dipendenti delle aziende private del gas o, in subordine, del contratto collettivo per gli acquedottisti, in luogo del contratto collettivo 8 maggio 1958 per i dipendenti delle aziende idrotermali; la Corte del merito aveva ritenuto infondata la pretesa sul rilievo, fra l'altro, che questo ultimo contratto collettivo aveva trovato da lunghi anni costante applicazione nei confronti degli attori, ancorche non iscritti ai Sindacati stipulanti. La Corte suprema ha condiviso questa impostazione enunciando il principio di cui sopra, e soggiungendo che la pretesa non poteva trovare conforto ne nell'art 2075 cod civ - applicabile solo ai contratti collettivi corporativi - ne nell'art 13 legge 12 giugno 1960, n 649 che si limita a imporre l'applicazione del trattamento gia effettuato dallo stato, allorquando l'azienda era gestita dalle terme demaniali; e che essa trovava infine un ostacolo insuperabile nella legge 22 dicembre 1956, n 1589, secondo cui i contratti collettivi stipulati dalla Confindustria non possono essere applicati ad una azienda a partecipazione statale, la quale non puo essere rappresentata dalla Confindustria ma dalla Intersind). (V 2670'70, mass n 349100; 2472'69, mass n 341998).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2075, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 22/12/1956 num. 1589 art. 1, Legge 21/06/1960 num. 649 art. 13, Contr. Coll. 08/05/1958, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)