Sez. L, Sentenza n. 7465 del 14/05/2003 (Rv. 563066 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Ente pubblico a partecipazione statale - Organizzazioni sindacali - Art. 3, terzo comma, legge n. 1859 del 1956 - Iscrizione all'A.S.A.P. - Obbligatorietà - Configurabilità- Portata - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'obbligatoria iscrizione di un ente a partecipazione statale all'A.S.A.P. non comporta che il medesimo sia necessariamente tenuto all'applicazione dei contratti collettivi da tale organizzazione stipulati, giacché l'art. 3, terzo comma, legge n. 1589 del 1956 limita solamente la libertà di scelta dell'iscrizione di tali enti all'organizzazione datoriale, ma non anche la libertà per le parti del rapporto di lavoro di individuare il contratto collettivo più adatto al tipo di assetto aziendale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Legge 22/12/1956 num. 1589 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)