Sez. L, Sentenza n. 3615 del 26/03/1993 (Rv. 481565 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al C.C.N.L. 23 luglio 1976 in favore del personale viaggiante di linea extraurbana in servizio di turno fuori della residenza, in tema di spettanza della diaria ridotta prevista da apposita clausola.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione delle disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione. (Nella specie, concernente la diaria ridotta prevista, dall'art. 21 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, in favore del personale viaggiante di linea extraurbana in servizio di turno fuori della residenza, come definita dall'art. 20 dello stesso contratto, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, censurandola, in particolare, per aver ritenuto che in sede pattizia fosse stata rimessa all'azienda la determinazione della residenza e che questa coincidesse con l'intero ambito territoriale assegnato all'impianto di Velletri, comprensivo non solo di tale località ma anche dei capilinea esterni di Albano e Genzano).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)