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Sez. 3, Sentenza n. 2277 del 02/02/2006 (Rv. 587655 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Clausola istitutiva di una perizia contrattuale - Carattere vessatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587655-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

La clausola di un contratto di assicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o più persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volontà e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui non rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)