diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5079 del 09/03/2005 (Rv. 579597 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Decisione disciplinare del CNF - Impugnazione - Denuncia di contraddittorietà della motivazione per mancata valutazione unitaria degli addebiti - In fattispecie di incolpato in parte prosciolto ed in parte condannato dal giudice disciplinare - Ricorso carente nella indicazione del tenore complessivo del capo di incolpazione originario - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579597-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

In relazione ad impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, ove l'incolpato - sul presupposto di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali è stato prosciolto e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua condanna - denunzi la contraddittorietà della motivazione per non avere la stessa valutato unitariamente, in tutti i profili, i comportamenti oggetto degli addebiti, è affetto da irrimediabile lacunosità il ricorso per cassazione dal quale non sia consentito evincere il tenore complessivo del capo di incolpazione originario, difettando in tal caso quella "esposizione sommaria dei fatti di causa" che, ai sensi dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., deve, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa nel contenuto del ricorso introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)