Sez. U, Sentenza n. 15657 del 11/07/2006 (Rv. 591151 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del CNF - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Deposito del ricorso - Termine di quindici giorni di cui all'art. 66 r.d. n. 37 del 1934 - Applicabilità - Natura perentoria del termine - Inosservanza - Effetti - Improcedibilità del ricorso.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
In relazione all'impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile - in forza dell'art. 67 del medesimo r.d. - in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso medesimo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)