Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 06/05/1993 (Rv. 482240 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - In genere | Cessione della locazione e dell'azienda - Azioni nascenti dal contratto di locazione - Legittimazione passiva prima della comunicazione della cessione o della sua accettazione da parte del locatore - Conduttore cedente - Spettanza - Avvenuta cessione - Comunicazione nel corso del giudizio - Conseguenze.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - In genere
Nel caso di contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile e dell'azienda, previsto dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la cessione della locazione ha effetto, nei confronti del locatore, non dalla sua registrazione, ma solo dalla data della comunicazione a quest'ultimo dovuta dal conduttore ai sensi dell'art. 36 citato o, in difetto, dal momento della accettazione della cessione da parte del locatore, con la conseguenza che, fino a tale data, attivamente e passivamente legittimato in ordine alle azioni nascenti dal contratto di locazione rimane solo il conduttore cedente, anche quando la comunicazione della cessione sia avvenuta nel corso del giudizio instaurato contro lo stesso conduttore cedente, salvo che a seguito di intervento volontario o di chiamata in causa del cessionario, quest'ultimo ed il locatore chiedano concordemente la estromissione del cedente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)