Sez. 3, Sentenza n. 2943 del 08/11/1994 Cc. (dep. 06/12/1994) Rv. 200728 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Difensori - Sottoscrizione del ricorso | Ricorso proposto da avvocato non cassazionista - Inammissibilità - Principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione ex art. 568 cod. proc. pen. - Irrilevanza - Ragione.
Impugnazioni - Cassazione - Difensori - Sottoscrizione del ricorso
Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso in maniera innovativa dall'art. 568 cod. proc. pen., poiché è espressione di principi generali che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, altrimenti si avrebbe una sostanziale elusione dell'art. 613 citato, che non può ritenersi inapplicato in detta ipotesi, tanto più che l'istituto della conversione in materia processuale si atteggia quale ulteriore espressione del principio della conservazione degli atti e si ispira ad un "favor impugnationis", che tuttavia non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)