Sez. 3, Sentenza n. 10892 del 17/06/1985 Ud. (dep. 14/10/1986) Rv. 173969 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI FINANZIARI - COLLUSIONE CON IL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - PUNIBILITÀ DELL'ESTRANEO A TITOLO DI CONCORSO - RATIO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI FINANZIARI - COLLUSIONE CON IL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - PUNIBILITÀ DELL'ESTRANEO A TITOLO DI CONCORSO - RATIO.*
Nel delitto di collusione per frodare la finanza, l'estraneo che collude con il militare risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa per il principio generale secondo cui, allorché più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Tale principio non è superato dalla lettera di specifica disposizione incriminatrice che non escluda espressamente la punibilità del correo, ma si limiti a non considerarla (con evidente rinvio alla normativa generale) poiché l'applicazione delle norme fondamentali è esclusa solo da "espressa" contraddizione contenuta in altra norma.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)