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Sez. 1, Sentenza n. 4473 del 28/02/1997 Ud. (dep. 15/05/1997) Rv. 207587 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Persone che hanno fornito l'informazione al teste - Esame - Finalità - Chiamata di correo - Identità di "ratio" - Regole applicabili - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207587-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

L'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 cod. proc. pen., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste è finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo su quanto riferito da colui che rende la testimonianza "de relato". Attesa quindi l'identità di "ratio", sono sicuramente applicabili alla testimonianza indiretta anche le regole e i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen.. (La Corte ha affermato il principio con riferimento alla fattispecie di dichiarazioni provenienti da soggetto che, ancorché non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192 cod. proc. pen., sia comunque imputato in altro processo e collabori con la giustizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)