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Sez. 6, Sentenza n. 26027 del 05/03/2004 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 229967 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta | Contrasto tra dichiarazioni del testimone indiretto e quelle della fonte da esso indicata - Attendibilità delle prime - Legittimità - Regole di valutazione dell'esame - Chiamata di correo - Identità di "ratio" - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229967-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta

In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e abbia escluso la veridicità di quanto riferito dal teste "de relato", il giudice può riconoscere attendibilità all'una o all'altra deposizione in base al principio generale del libero convincimento, non essendo stata posta dal legislatore una gerarchia tra i detti mezzi di prova.(La Corte ha precisato che, attesa la identità di "ratio" con le regole imposte per la valutazione del chiamante in correità, sono applicabili alla testimonianza indiretta i principi stabiliti dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)