Sez. 4, Sentenza n. 1926 del 21/12/1995 Ud. (dep. 21/02/1996) Rv. 204459 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Guida senza patente - Confisca del veicolo previsto dal codice della strada - Ordine di confisca con la sentenza di applicazione della pena - Potere del giudice - Esclusione - Ragioni.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Nel caso di guida senza patente, non è possibile ordinare con la sentenza emessa nel procedimento speciale di cui agli artt. 444 e segg. cod.proc. pen. la confisca del veicolo prevista dal codice della strada, salvo che ricorrano le ipotesi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. Il veicolo condotto da persona sprovvista del prescritto documento abilitativo non può, però, essere considerato cosa l'uso della quale costituisce reato ed avente, quindi, un carattere intrinsecamente criminoso (come tale soggetto a confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen.), in quanto l'illiceità resta circoscritta al comportamento dell'agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere la contravvenzione ma il cui uso non costituisce sempre e di per sè reato. (V. anche sez. IV, sent. 3873, del 21 dicembre 1995, ric. P.G. in proc. Colleoni; non massimata sul punto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)