Sez. 4, Sentenza n. 8669 del 02/05/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 206011 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE | Confisca del veicolo - Misura di sicurezza - Sussistenza - Compatibilità col patteggiamento - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE
La confisca del veicolo prevista dall'art. 116 comma diciottesimo cod. strad. per guida senza patente è una misura di sicurezza e pertanto è inapplicabile nel rito del patteggiamento. Qualora la confisca venga invece disposta come conseguenza delle condotte previste dall'art. 97 comma quinto e sesto cod. strad. (fabbricazione, commercio di veicolo a velocità superiore a quella consentita, circolazione su siffatto veicolo), la stessa costituisce sanzione accessoria amministrativa, compatibile col citato rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada art. 97 com. 5, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 97 com. 5, Cod. Strada art. 97 com. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 97 com. 6, Cod. Strada art. 116 com. 18, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 116 com. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)