Sez. 3 - , Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018 (Rv. 650598 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Foro del consumatore - Individuazione - Criteri - Contratto del “professionista” - Nozione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione della disciplina del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, non può essere qualificato tale - e deve invece essere considerato "professionista" - l'avvocato che abbia stipulato un contratto per l'attivazione di una linea telefonica per il proprio studio professionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)