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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018 (Rv. 650598 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Foro del consumatore - Individuazione - Criteri - Contratto del “professionista” - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650598-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della disciplina del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, non può essere qualificato tale - e deve invece essere considerato "professionista" - l'avvocato che abbia stipulato un contratto per l'attivazione di una linea telefonica per il proprio studio professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)