Sez. 3, Sentenza n. 11933 del 22/05/2006 (Rv. 589986 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Disciplina - "Consumatore" e "professionista - Nozione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto "nel quadro" della sua attività imprenditoriale o professionale. Perchè ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro" - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto, nell' ambito di un contratto di utenza di apparecchio radiomobile, la pattuizione relativa al cd. "anticipo conversazioni" non in contrasto con la disciplina dettata in tema di tutela del consumatore, in considerazione del fatto che il contratto era stato stipulato da soggetto non consumatore, quale deve considerarsi un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della su attività professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)