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Sez. 3, Sentenza n. 9456 del 10/08/1992 (Rv. 478509 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Recesso del locatore - In genere | Domanda di anticipato recesso per necessità abitativa - Accoglimento della domanda per scadenza del termine non prospettata - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478509-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Recesso del locatore - In genere

Incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, respinta la domanda di anticipato recesso del locatore per la propria necessità abitativa, accoglie ugualmente la domanda del locatore di rilascio dell'immobile in ragione della scadenza del termine legale o convenzionale del rapporto, non dedotto, neppure in via subordinata, dal locatore, atteso che, per la diversità della "causa petendi", nella domanda di anticipato recesso dal contratto di locazione per uso abitativo non è implicita quella di cessazione del contratto per finita locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)