Sez. 3, Sentenza n. 7977 del 01/10/1994 (Rv. 487960 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "ULTRA" ED "EXTRA PETITA" | Vizio - Configurabilità - Requisiti - Mancanza di elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte - Rilevabilità - Insussistenza del vizio - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - "ULTRA" ED "EXTRA PETITA"
Il vizio di "ultra" ed "extra" petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare, altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che decidendo sulla domanda diretta ad ottenere la condanna al rilascio d'immobile detenuto per morosità dell'affittuario, tale rilascio ha ordinato ponendo a base del provvedimento la diversa causale dell'occupazione senza titolo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)