Sez. 5, Sentenza n. 16758 del 09/08/2016 (Rv. 641067 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita - Sottoscrizione illeggibile - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'illeggibilità della sottoscrizione, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria della commissione tributaria non ne determina l'inammissibilità, ma costituisce una mera irregolarità, atteso che il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone d'interpretare in senso restrittivo le previsioni d'inammissibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)