Sez. 5 - , Ordinanza n. 20617 del 31/07/2019 (Rv. 654959 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ricorso alla commissione tributaria provinciale - Omessa sottoscrizione - Nozione - Sottoscrizione del difensore che, pur mancando in calce, figuri apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti - Inammissibilità del ricorso - Insussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - disposizione che va interpretata restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti - il ricorso alla commissione tributaria provinciale è inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente e non quando la stessa possa essere desunta da altri elementi indicati nell'atto, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile allorché la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)