Sez. 1, Sentenza n. 3272 del 07/03/2001 (Rv. 544484 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE | Partecipazione, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare - Per la decisione dell'opposizione avverso lo stato passivo - Violazione dell'obbligo di astensione ex art. 51, numero 4), cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE
In materia fallimentare, la partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide in sede di opposizione avverso lo stato passivo, trova la sua ragione nel principio di concentrazione processuale e nella particolare posizione di quel giudice quale garante della rapidità delle fasi processuali per la continuità della sua conoscenza sui fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, e, pertanto, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, numero 4), cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)