Sez. 1, Sentenza n. 1209 del 04/02/1992 (Rv. 475572 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - In genere | Partecipazione, quale relatore al collegio del Tribunale fallimentare - Per la decisione dei reclami contro provvedimenti del medesimo giudice delegato - Violazione dell'obbligo di estensione ex art. 51, n. 4 cod.proc.civ. - Configurabilità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - In genere
In materia fallimentare, la partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide su reclami contro provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale (nella specie, decreto in tema di liquidazione dell'attivo), trova la sua ragione nel principio di concentrazione processuale di ogni controversia presso gli organi del fallimento e nella particolare posizione di detto giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, e, pertanto, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4, cod.proc.civ.. (Corte Cost. 158/70).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)