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Sez. U, Sentenza n. 4145 del 16/10/1989 (Rv. 463856 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - INDENNITÀ PER MIGLIORIE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463856-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - INDENNITÀ PER MIGLIORIE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE.*

La controversia, promossa, nei confronti dell'ente concedente, dall'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria, o dei suoi eredi, al fine del riconoscimento d'indennità per migliorie, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, e spetta a quella esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, con la conseguenziale nullità del patto che ne preveda la compromissione in arbitri, qualora l'attribuzione di detta indennità presupponga la risoluzione del rapporto di assegnazione, cioè di rapporto di concessione di bene pubblico indisponibile, per fatti di per sè non idonei, in difetto di provvedimento dell'ente, a determinarne l'Estinzione (quali la rinuncia dell'assegnatario o la sua morte), e, quindi, esiga indagini e statuizioni sulle vicende del rapporto stesso. (V 2813/87, mass n 451936; (V 4006/86, mass n 446831).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)