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Sez. U, Sentenza n. 1244 del 16/05/1963 (Rv. 261842 - 01)

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE - ISTITUTI (DI) - NORMA DI IMPRESE COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1963-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261842-01

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE - ISTITUTI (DI) - NORMA DI IMPRESE COMMERCIALI.*

Gli istituti di credito agrario devono considerarsi commercianti od imprenditori commerciali, sia secondo gli artt 3, n 14 e 8 dell'abrogato codice di commercio, in quanto esercenti per professione abituale operazioni di banca, sia secondo gli artt 2082 e 2195 n 4 cod civ vigente, in cui sono adoperate le espressioni similari di 'esercenti professionalmente una attivita bancarià' tale qualita non puo ritenersi esclusa dalla loro natura di enti pubblici economici, giacche anche questi ultimi sono soggetti alle iscrizioni sul registro delle imprese (art 2201 cod civ) e alle norme sulla tenuta delle scritture contabili, pur essendo esenti dalla dichiarazione di fallimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Commerc. art. 3, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Commerc. art. 8, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)