Sez. 3, Sentenza n. 7881 del 20/05/2003 (Rv. 563330 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Solidarietà passiva - Proposizione dell'opposizione da uno degli intimati - Estensione ai non opponenti - Esclusione - Spese del giudizio di opposizione - Condanna del condebitore solidale non opponente al pagamento delle spese - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato; pertanto, nel giudizio di opposizione instaurato da uno degli intimati non può essere pronunciata condanna alle spese processuali del giudizio di opposizione, nei confronti del condebitore solidale che non abbia proposto opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)