Sez. 4, Sentenza n. 36760 del 04/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 230271 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - provvisionale | Provvedimento - Ricorribilità in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - provvisionale
Il provvedimento di liquidazione della provvisionale non è ricorribile per cassazione, in quanto non ha valore vincolante di giudicato, in sede civile, essendo destinato ad essere travolto - per il suo carattere di provvisorietà e per la sua natura meramente delibativa - dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)