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Sez. 4, Sentenza n. 36760 del 04/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 230271 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - provvisionale | Provvedimento - Ricorribilità in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230271-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - provvisionale

Il provvedimento di liquidazione della provvisionale non è ricorribile per cassazione, in quanto non ha valore vincolante di giudicato, in sede civile, essendo destinato ad essere travolto - per il suo carattere di provvisorietà e per la sua natura meramente delibativa - dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)