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Sez. 3, Sentenza n. 5538 del 05/04/2012 (Rv. 621945 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Procedura esecutiva - Successiva dichiarazione di fallimento - Subentro del curatore - Legittimazione del debitore esecutato a proporre opposizione agli atti esecutivo - Disinteresse, inerzia o contrario avviso degli organi fallimentari - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621945-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

Il debitore esecutato in una procedura esecutiva individuale iniziata prima della dichiarazione di fallimento, nella quale sia subentrato il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 107, comma primo, legge fall. (nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'art. 94 del d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5), รจ legittimato a proporre opposizione agli atti di detta procedura, senza che rilevino il disinteresse, l'inerzia ovvero la contraria determinazione degli organi fallimentari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107 com. 1, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)