Sez. 1, Sentenza n. 7152 del 06/07/1990 (Rv. 468173 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONE IN CORSO - SOSTITUZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA CON QUELLA CONCORSUALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONE IN CORSO - SOSTITUZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA CON QUELLA CONCORSUALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione immobiliare sopravvenga il fallimento del debitore esecutato, il provvedimento con cui il giudice delegato a norma dell'art. 107 legge fall. Decida di sostituire la procedura esecutiva con quella concorsuale, nominando al riguardo un consulente tecnico per la valutazione e documentazione (catastale ed ipotecaria) degli immobili così compresi nell'attivo fallimentare, non ha natura definitiva bensì contenuto solo ordinatorio e processuale, al pari del decreto del tribunale fallimentare, che decide sul reclamo ad esso relativo, con la conseguenza che tale decreto non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 cost.. (V 4039/85, mass n 441560; (V 1985/84, mass n 434058).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)