Sez. 5, Sentenza n. 9137 del 24/06/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 213930 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Definibilità allo stato degli atti - Mancata confessione dell'indagato - Dissenso immotivato del PM - Valutazione del giudice - Negazione della diminuente ex art 442 cod.proc.pen. - Acquisizioni probatorie presumibilmente conseguenti alla istruttoria dibattimentale -Indicazione in sentenza - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI
Nel caso in cui il P.M. abbia immotivatamente negato il consenso alla definizione del procedimento con il rito abbreviato, il giudice del dibattimento non può motivare il diniego di concessione della diminuente prevista dall'art 442 cod.proc.pen. limitandosi ad affermare che la mancata confessione dell'imputato nella fase delle indagini preliminari rendeva necessaria la verifica dibattimentale. Invero, anche se la istruttoria dibattimentale non abbia, in concreto, apportato modifiche al quadro probatorio presente al momento del rinvio a giudizio, il giudice è comunque tenuto a chiarire quali ulteriori, risolutive acquisizioni probatorie avrebbero potuto, prevedibilmente, conseguire alla celebrazione del giudizio. (Vedi Corte costituzionale 15 febbraio 1991 n. 81 e 31 gennaio 1992 n. 23).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)