Sez. L, Sentenza n. 3875 del 18/11/1975 (Rv. 378126 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - TRASFERIMENTO - DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI, DEI CANDIDATI E DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI INTERNE - PREVIO NULLA OSTA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NATURA - CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ATTO UNILATERALE DI SPOSTAMENTO - ORDINE DI SPOSTAMENTO NON SEGUITO DA NULLA OSTA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONTENUTO DEL NULLA OSTA O DEL SUO DINIEGO - SINDACATO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITA - VALUTAZIONE EX POST DELLA COMPRENSIONE DELLO SPOSTAMENTO NELL'AMBITO DELL'ART 22 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - LICEITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - TRASFERIMENTO - DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI, DEI CANDIDATI E DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI INTERNE - PREVIO NULLA OSTA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NATURA - CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ATTO UNILATERALE DI SPOSTAMENTO - ORDINE DI SPOSTAMENTO NON SEGUITO DA NULLA OSTA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONTENUTO DEL NULLA OSTA O DEL SUO DINIEGO - SINDACATO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITA - VALUTAZIONE EX POST DELLA COMPRENSIONE DELLO SPOSTAMENTO NELL'AMBITO DELL'ART 22 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - LICEITA.*
Il nulla osta delle associazioni sindacali previsto nell'art 22 dello statuto dei lavoratori per il trasferimento dell'unita produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali, dei candidati e dei membri di commissioni interne, costituisce una specifica limitazione reale al potere, dell'imprenditore, di utilizzare come meglio crede l'opera dei lavoratori dipendenti; esso e disciplinato in funzione di condizione sospensiva dell'atto unilaterale, dell'imprenditore medesimo, di spostamento del prestatore di lavoro, con o senza contestuale mutamento del contenuto della prestazione lavorativa, da un punto di lavoro all'altro, all'interno o all'esterno della unita produttiva contemplata nella norma. Il lavoratore sindacalista tutelato non e tenuto ad ottemperare all'ordine di spostamento dal normale suo posto di lavoro, impartitogli dall'imprenditore, sia nella ipotesi in cui il nulla osta sia stato negato dalla competente associazione sindacale sia nella ipotesi in cui, sia stato oppure no richiesto il nulla osta medesimo, questo non sia venuto ad esistenza. In caso di contestazione tra le parti interessate, l'autorita giudiziaria puo sindacare il contenuto del nulla osta, concesso o negato, e puo, anche, stabilire attraverso una valutazione ex post, se lo spostamento del prestatore di lavoro doveva ritenersi, o non, compreso nell'ambito di applicazione della norma succitata.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)