Sez. L, Sentenza n. 12121 del 09/08/2002 (Rv. 556878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO | Rappresentante sindacale - Missione o trasferta - Natura temporanea - Nulla osta dell'Associazione sindacale - Esclusione - Condotta antisindacale - Configurabilità - Accertamento del giudice di merito - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO
Le trasferte o le missioni dei rappresentanti sindacali disposte dal datore di lavoro non necessitano del nulla osta dell'associazione nazionale di appartenenza previsto dall'art. 22 St. Lav., trattandosi di allontanamenti meramente temporanei dalla sede lavorativa; le medesime possono peraltro integrare una violazione dell'art. 28 St. Lav. qualora sottendano un intento discriminatorio o siano oggettivamente, anche sul piano potenziale, idonee a ledere la libertà e l'attività sindacale, comportando un lungo allontanamento dai compagni di lavoro o limitando, in altro modo, la possibilità di svolgimento dell'attività sindacale; il relativo accertamento - che si deve estendere alle modalità, alla durata ed alle ragioni dell'allontanamento dalla sede lavorativa nonché alla concreta possibilità per il sindacalista di godere di permessi - è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)