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Sez. 4, Sentenza n. 19618 del 17/04/2012 Cc. (dep. 24/05/2012) Rv. 252689 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - SEQUESTRO | Perquisizione e sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli "on line" di una compagnia aerea onde identificare i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di droga - Annullamento del Tribunale del riesame - Illegittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252689-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - SEQUESTRO

È legittima la decisione con cui il Tribunale del riesame annulli il provvedimento di perquisizione e sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli "on line" di una compagnia aerea onde identificare per tempo - in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli - i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori), trattandosi di provvedimento preordinato non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o più "notitiae criminis" determinate quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire all'accertamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzi la futura commissione da parte di soggetti da individuarsi; né al riguardo può essere invocato l'art. 248, comma secondo, cod. proc. pen., novellato dalla legge n. 48 del 2008 - per il quale l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati, per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici - il quale laddove richiama le banche non può che riferirsi agli istituti di credito e non già alle banche dati, per giunta in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che il termine banca-dati non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano che utilizza la diversa dizione di sistema informatico o telematico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 248, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)