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Sez. 6, Sentenza n. 2473 del 17/06/1997 Cc. (dep. 29/07/1997) Rv. 209122 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - CASI E FORME | Decreto motivato - Indicazione sufficientemente circostanziata del thema probandum attraverso l'indicazione delle circostanze di tempo, luogo e azione nonché delle norme penali violate - Necessità - Indicazioni carenti - Riesame - Annullamento immediato del provvedimento - Esclusione - Verifica della sussistenza in fatto dei presupposti ed eventuale integrazione della motivazione carente - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209122-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - CASI E FORME

L'ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono perciò l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Coerentemente con tale collocazione, per l'emissione del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato. Ciò posto, tuttavia, la incompleta individuazione del "thema probandum" da parte del pubblico ministero non consente al tribunale del riesame l'annullamento "sic et simpliciter" del provvedimento, ma impone la verifica della effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione, e, in caso affermativo, la conferma di questo previa integrazione della motivazione carente del pubblico ministero.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)