diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1269 del 04/03/1981 (Rv. 411855 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - D'UFFICIO - ANCHE IN GRADO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411855-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - D'UFFICIO - ANCHE IN GRADO D'APPELLO.*

L'art 429, comma terzo, cod proc civ, ove dispone che il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del proprio credito, non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore medesimo, ma introduce pure un precetto di natura processuale immediatamente operativo nei giudizi in corso, attribuendo direttamente al giudice di merito il potere-dovere di provvedere, anche d'ufficio e in grado d'appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro, salvo che risulti una inequivoca volonta contraria del lavoratore. (V 2748/80, mass n 406520; (Conf 4882/78, mass n 394595).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)