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Sez. L, Sentenza n. 2748 del 24/04/1980 (Rv. 406520 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406520-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*

Il giudice del merito ha sempre il potere-dovere, in caso di pronuncia di condanna al pagamento di crediti di lavoro, di procedere d'ufficio alla Determinazione del maggior danno cagionato dalla svalutazione monetaria, salvo nel caso che risulti una inequivocabile volonta, espressa o tacita, di non volerla. Correttamente, pertanto, il giudice di appello non procede a tale liquidazione ove la parte non abbia richiesto, sul punto, la riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice, limitando l'appello soltanto ad alcuni capi della domanda. (Conf 3665/78, mass n 393172; (Conf 3643/77, mass n 387028).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)