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Sez. 5, Sentenza n. 22400 del 22/10/2014 (Rv. 632782 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione del giudice tributario su atto di accertamento - Rideterminazione del reddito - Conformità all'art. 112 cod. proc. civ. - Limiti.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632782-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la decisione del giudice che rettifichi il reddito così come determinato nell'atto di accertamento impugnato, a fronte della richiesta del contribuente di annullamento dell'atto impositivo per motivi non formali, ma sostanziali, non è affetta da vizio di ultrapetizione qualora il giudice si ponga all'interno del perimetro tracciato dall'atto di accertamento, mentre resta preclusa la rideterminazione del reddito con metodo diverso da quello usato dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)