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Sez. T, Ordinanza n. 4702 del 22/02/2025 (Rv. 674116-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione del giudice tributario su atto di accertamento - Rideterminazione del reddito - Limiti.
Stato
decisa il 2025-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674116-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la decisione del giudice - che rettifica il reddito così come determinato nell'atto di accertamento impugnato, a fronte della richiesta del contribuente di annullamento dell'atto impositivo per motivi non formali, ma sostanziali - non è affetta da vizio di ultrapetizione quando il giudice si pone all'interno del perimetro tracciato dall'atto di accertamento, non potendo rideterminare il reddito con metodo diverso da quello usato dall'Amministrazione finanziaria.

Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)