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Sez. 1, Ordinanza n. 5652 del 09/11/1995 Cc. (dep. 11/12/1995) Rv. 203064 - 01

Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere | Onere di notificazione a carico dell'istante - Sussistenza - Avvenuta irrituale decisione del giudice sull'istanza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203064-01

Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere

L'onere di notificare alle altre parti l'atto con cui viene chiesta la rimessione del processo, posto a carico di chi l'abbia presentato, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, al quale l'istanza sia stata proposta, abbia irritualmente provveduto su di essa; onde la parte che intenda insistere nella richiesta (eventualmente coltivando le previste impugnazioni; o, a seguito di trasmissione dell'istanza alla Corte di cassazione, insistendo per l'accoglimento) deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della notifica della richiesta alle altre parti entro sette giorni dal deposito in cancelleria (o, se sia stata presentata in apertura del dibattimento, dal deposito in udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)